Domenica 28 Aprile 2024

20:59:52

Statuto e Codice dei Valori e degli obbiettivi

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“CONFEDERAZIONE DEI TRIARII”

  DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO E FINALITÀ

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita un’Associazione culturale denominata: Confederazione dei Triarii.

L’indirizzo della sede associativa, all’interno del comune di Roma, è stabilito dal Consiglio Direttivo il quale lo potrà variare quando lo riterrà opportuno o costituire sedi secondarie in Italia o all’estero con apposita delibera.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 – DURATA

La durata dell’Associazione è indeterminata.

ART. 3 – SCOPO

L’Associazione – che non ha fini di lucro – si propone il perseguimento di finalità politico-culturali e di utilità sociale.

Essa si pone lo scopo di difendere, diffondere e promuovere i valori tradizionali della fede cattolica e della cultura italiana nel momento in cui essi si trovano a essere minacciati da azioni, di diverso segno, che tendono a far scomparire, o corrompere, un patrimonio culturale e spirituale radicato nei secoli e meritevole di essere preservato a beneficio delle attuali generazioni e di quelle future.

Nell’ambito di questo contesto, l’Associazione si pone l’ulteriore obiettivo di essere luogo di selezione, incontro e aggregazione di persone consapevoli delle problematiche rappresentate, ovvero di avvicinare quelle persone che esprimono il desiderio di intraprendere un percorso formativo e di impegno attivo, consapevole e completo nella difesa dei valori di cui l’Associazione si vuol fare custode.

In questo contesto, l’Associazione vuol creare anche un luogo, fisico e/o ideale, nel quale offrire un ambito di incontro, formazione e informazione – più latamente di aggregazione – di altre associazioni, gruppi o qualsivoglia altra organizzazione presenti sul territorio nazionale, ma con apertura anche a realtà presenti in altri paesi di cultura e fede cattolica.

Per perseguire l’oggetto sociale, l’Associazione si potrà avvalere di ogni mezzo (es. pubblicazioni su ogni tipo di supporto e con varia periodicità, viaggi culturali, promozione/organizzazione di eventi, mostre, fiere, creazione di premi, ideazione di strumenti di valutazione, ecc.).

Al fine di meglio identificare lo scopo associativo l’Associazione ha adottato due documenti di riferimento:

– Il Codice dei Valori;

– il Progetto Triarii.

Il Codice dei Valori è un documento di impegno e riferimento ideale per tutti coloro i quali intendano partecipare pienamente alla vita associativa.

Il Progetto Triarii costituisce, invece, la linea guida dell’Associazione, da intendersi quale ideale base culturale di convergenza di una più ampia molteplicità di vedute, caratterizzate dalla comune visione di natura sociale, economica e politica delle iniziative associative.

TRIARII E DELEGATI

ART. 4 – PARTECIPANTI ALL’ASSOCIAZIONE

Chi si iscrive con il versamento della quota annuale e aderisce, di principio e fatto, al Codice dei Valori dell’Associazione, assume la qualifica di Triario. I Triarii si suddividono in:

  • Fondatori;
  • Promotori o Delegati;
  • Onorari;
  • Ordinari;
  • Amici dei Triarii (tenuti ad aderire esclusivamente al Progetto Triarii).

Fondatori: sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Promotori o Delegati: sono coloro che verranno nominati dal Consiglio Direttivo in funzione della loro attività svolta a favore dell’Associazione, sostenendone e valorizzandone le iniziative.

Onorari: sono Onorari coloro che, per la loro personalità, per i particolari servigi resi a favore dell’Associazione, o per avere contribuito anche con finanziamenti e/o elargizioni di particolare consistenza, saranno ammessi come tali dal Consiglio Direttivo; i Delegati onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.

Ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione a fronte del pagamento della quota annuale e non rientrano in altre categorie.

Amici dei Triarii: sono tutti coloro che sostengono la Confederazione con il versamento di una quota libera in qualità di semplici simpatizzanti e fruitori delle attività Confederazione stessa (attività culturali, ludiche, ecc.).

I Triarii, provvedendo alla formale iscrizione, accettano e condividono il Codice dei Valori; coloro i quali svolgono un ruolo attivo nell’organizzazione si impegnano formalmente a rispettarlo; la violazione del Codice dei Valori è considerato grave motivo di estromissione dalle funzioni di rappresentanza, pur non automaticamente determinando l’esclusione dai Triarii in cui si è inseriti in forza del personale interesse alle tematiche associative e al costante supporto accordato all’Associazione che si concretizza nel versamento annuale della “donazione minima”, proposta annualmente dal Consiglio Direttivo, che rappresenta l’adesione ideale al Progetto Triarii.

ART. 5 – REQUISITI DEI TRIARII

Possono diventare Triarii le persone fisiche che ne accettano lo Statuto, l’eventuale Regolamento Interno e il Codice dei Valori, condividendone gli scopi e che intendano dedicare parte del loro tempo e delle loro competenze per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

L’adesione all’Associazione è valida fino al formale atto di recesso dell’associato, il quale vede sospesi i diritti scaturenti dallo Statuto in caso di mancato versamento della quota associativa.

ART. 6 – AMMISSIONE DEI TRIARII E DEI DELEGATI

L’attribuzione del titolo di Triario Ordinario è precondizione essenziale per ricoprire il ruolo di Delegato.

È attribuito il titolo di “Triario” a tutti coloro che, essendosi iscritti con il versamento della quota annuale, ne ricevono la qualifica dal Presidente, dopo che questi abbia verificato l’effettiva adesione al progetto della Confederazione e soprattutto al Codice dei Valori.

Il Presidente trasmetterà la domanda pervenutagli al Consiglio Direttivo per la delibera di attribuzione del titolo.

Il Triario può, in qualsiasi momento, diventare Delegato per cooptazione diretta da parte del Consiglio Direttivo.

Ordinariamente, il Triario Ordinario può ricoprire il ruolo di Delegato decorsi dodici mesi di anzianità di adesione.

Il Consiglio Direttivo delibera, entro le tre riunioni successive alla sua presentazione, a maggioranza assoluta dei voti, in modo inappellabile e senza obbligo di motivazione.

In caso di mancato accoglimento, la domanda di ammissione quale Delegato da parte del Triario Ordinario, potrà essere ripresentata, decorsi almeno dodici mesi dal mancato accoglimento della precedente.

Il Consiglio Direttivo può fissare un limite massimo di Delegati da nominare.

Con decisione del Consiglio Direttivo potranno essere ammessi, con effetto immediato, quali Delegati, i Triarii Ordinari di particolare meritevolezza, che si siano distinti per il loro sostanziale contributo all’attività dell’Associazione.

Non potranno essere ammessi quali Delegati i dipendenti e i soci di altre Associazioni o Enti, privati o pubblici, aventi finalità non compatibili, non omogenee o contrastanti con quelli dell’Associazione, fatta eccezione per il caso in cui la domanda di ammissione venga accettata, con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Qualora successivamente all’ammissione del Delegato, si verifichi una situazione di conflitto, violazione del Codice dei Valori o inconciliabilità dello stesso con le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà revocarne l’ammissione con ratifica di estromissione, previa istruttoria e deliberazione dei Questori.

L’estromissione da Delegato non determina l’esclusione dall’associazione all’interno di altra categoria.

L’ammissione quale Delegato ha effetto dalla data della relativa delibera del Consiglio Direttivo.

I Triarii Ordinari e gli Amici dei Triarii sono tenuti a versare la “donazione minima” la cui misura, per i primi, è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo e non fa scaturire l’inserimento all’interno degli Organi di governo dell’Associazione.

ART. 7 – DOVERI DEI DELEGATI

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi e del Codice dei Valori, secondo le indicazioni statutarie.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI DELEGATO

La qualifica di Delegato si perde per recesso del singolo, estromissione per violazione dei valori associativi, esclusione per ragioni di natura amministrativa, morte e scioglimento dell’Associazione, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della chiusura dell’esercizio sociale.

L’estromissione è deliberata, con procedimento istruito dal Collegio dei Questori o dal Custode dei Valori ai sensi di quanto specificato agli articoli 22 e 25, nei confronti del Delegato che abbia tenuto un comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, il Codice dei Valori o che si trovi in una posizione conflittuale, incompatibile o contrastante con quella dell’Associazione o per manifesta e pubblica indegnità morale o personale.

Il mancato versamento della quota annuale sospende i diritti, anche di voto, scaturenti dallo statuto.

La violazione del Codice dei Valori è considerata un grave motivo di estromissione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Delegato che non abbia effettuato il versamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno o che abbia perso anche uno solo dei requisiti che ne hanno consentito l’ammissione o di quelli conseguenti alle delibere regolarmente assunte dagli organi dell’Associazione, a giudizio del Consiglio Direttivo.

L’esclusione è appellabile, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, innanzi ai Questori, che deliberano in via definitiva.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione dell’elenco dei Delegati.

L’Associato receduto, dichiarato estromesso o escluso, ovvero gli eredi e/o i legatari dell’associato deceduto, non potranno pretendere la restituzione della quota associativa o dei contributi eventualmente versati a qualsiasi titolo, né potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

La perdita della qualifica di Delegato comporta l’automatica decadenza da tutte le cariche attribuitegli.
Il domicilio degli associati per quanto riguarda i rapporti con l’Associazione è quello comunicato all’atto dell’ammissione, o successivamente comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi operativi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Collegio dei Revisori o il Revisore unico, ove nominati.

il Collegio dei Questori;

il Custode dei Valori e il Comitato Scientifico.

Sono organi partecipativi dell’Associazione:

il Forum della Confederazione;

i Presìdi dei Triarii;

il Decumano dei Triarii.

L’assunzione di cariche sociali potrà dar diritto a un compenso e al rimborso delle spese documentate, giusta delibera del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 – ASSEMBLEA dei SOCI

L’Assemblea dei Soci è organo sovrano dell’Associazione.

Hanno il diritto di presenziare all’Assemblea, in forma sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con differenti diritti e facoltà loro attribuite dal presente Statuto.

I Soci Fondatori, Promotori o Delegati hanno pieni poteri di voto assembleare;

I Soci Onorari hanno pieno diritto al voto esclusivamente se aderenti fattivamente all’Associazione e non se destinatari di un’attribuzione solo onorifica del titolo;

I Soci Ordinari possono presentare all’Assemblea, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni o proporre iniziative che l’Assemblea o il Comitato Direttivo potrà valutare ed eventualmente deliberare;

Gli Amici dei Triarii possono esclusivamente presenziare ai lavori.

L’Assemblea dei Soci, su istanza del Consiglio Direttivo, può essere organizzata in Commissioni aventi competenze in specifiche materie.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vicepresidente, almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei Soci.

L’Assemblea dei Soci, sia in forma ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso pubblicato sul profilo istituzionale almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza ovvero, nello stesso termine, a mezzo posta elettronica.

L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la precedente riunione non risulti legalmente costituita. Le riunioni in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della precedente. L’Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato può rappresentare mediante atto scritto solo un altro socio.

Sono comunque valide, anche se non convocate, le riunioni nelle quali siano presenti tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo.

Le delibere dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente (ovvero dal Vicepresidente) che la presiede, da custodirsi presso la sede sociale per la libera consultazione dei soli Delegati.

ART. 12 – COSTITUZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituito e può validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L’Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione è costituita e può validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vicepresidente o, in mancanza, dalla persona designata dall’Assemblea.

I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nella persona scelta dal Presidente della riunione fra i presenti. Tale persona può anche non essere un socio. Nei casi previsti dalla legge il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

In caso di parità di voti l’Assemblea dei soci procederà ad una seconda votazione. In caso di ulteriore parità vale il voto del Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 13 – FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Le votazioni sono assunte in modo palese, normalmente per alzata di mano, fatta eccezione per quelle relative alla nomina dei componenti gli Organi dell’Associazione, per le quali, su proposta del Presidente, potrà procedersi a scrutinio segreto. Si procederà per scrutinio segreto qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei presenti.

ART. 14 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

La riunione in forma ordinaria:

  • approva il bilancio e il rendiconto patrimoniale e l’eventuale Regolamento dell’Associazione;
  • elegge tra i Delegati, i membri del Consiglio Direttivo (eccezion fatta per i soci fondatori, che vi partecipano di diritto);
  • nomina, eventualmente, il Collegio dei Revisori o il Revisore unico;
  • elegge un membro del Collegio dei Questori;
  • fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi e le donazioni minime dei Triarii;
  • delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito alla destinazione delle somme da devolvere in attività benefiche, eventualmente anche mediante l’acquisto di beni immobili o mobili anche iscritti ai Pubblici Registri;
  • valuta l’indirizzo generale dell’Associazione e l’attività da essa svolta e delibera sulle attività da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

La riunione in forma straordinaria:

  • delibera, in caso di scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e i loro poteri e i criteri di devoluzione del patrimonio residuo;
  • delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo di modifica dello Statuto;
  • delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI COMPITI

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dodici membri, fra cui i due soci fondatori, che vi partecipano di diritto. Gli altri dieci membri vengono eletti triennalmente dall’Assemblea dei Soci. In prima istanza, a partire dall’entrata in vigore del presente Statuto, i dieci membri sono nominati dai due soci fondatori, e resteranno in carica per i primi tre anni.

Entro la scadenza della prima tornata elettorale (tre anni dall’entrata in vigore del presente Statuto), il Consiglio Direttivo dovrà emanare un regolamento elettorale che assicuri il sereno e democratico svolgimento delle elezioni triennali.

Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Tesoriere e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione, per l’attuazione delle sue finalità tenendo conto delle indicazioni dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso, inclusi l’assunzione e il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
  • definire i compensi del personale retribuito o degli organi statutari ed i rimborsi spese di cui all’art. 9;
  • redigere e definire il Regolamento interno;
  • predisporre i rendiconti consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione, inclusa l’accettazione di eredità;
  • procedere ad ogni scadenza stabilita alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • deliberare sull’ammissione dei Soci Onorari e sull’accettazione delle domande per l’ammissione dei Triarii Ordinari e dei nuovi Delegati;
  • deliberare sull’adesione e/o partecipazione dell’Associazione a Enti e Istituzioni pubbliche e private o a loro iniziative che interessino l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Delegati;
  • nominare un membro del Collegio dei Questori e uno o più tesorieri.
  • Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, per alzata di mano e sarà compito del Presidente e del Segretario fungere da scrutatori.

In caso di parità si procederà a un’altra votazione e, qualora si verifichi parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Qualora richiesto da almeno sei Consiglieri si procederà con votazioni a scrutinio segreto.

Nel caso in cui venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di reintegrare il numero dei Consiglieri fino alla scadenza del mandato, per cooptazione.

Decorso il termine del mandato triennale del Consiglio Direttivo esso permarrà comunque in carica fino alla nomina del nuovo organo da parte dell’Assemblea dei Delegati.

Il Consiglio Direttivo decaduto curerà il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla ricomposizione del plenum con la nomina del nuovo organo.

In caso di accertata e reiterata assenza e inattività di un membro, il Consiglio Direttivo ne delibera la decadenza dall’organo.

ART. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vicepresidente ovvero da almeno sei Consiglieri in mancanza del vicepresidente, con messaggio da inviarsi a mezzo di posta elettronica, agli aventi diritto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i Consiglieri in carica e i componenti il Collegio dei Revisori o il Revisore unico, ove nominati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, rinuncia o impedimento, quello del Vicepresidente.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, scelto dal Presidente anche estraneo al Consiglio.

I verbali verranno trascritti su apposito libro per la consultazione dei soli Delegati.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed esso delibera su tutte le materie attinenti alla gestione fatta eccezione per quanto riservato all’Assemblea dei soci dal presente Statuto e dalla legge.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere condotte anche in via telematica, teleconferenza o videoconferenza.

PRESIDENTE

ART. 17 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l’Associazione, esegue le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria in ogni sede e grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente assume tutte le iniziative di interesse dell’Associazione, escluse quelle dallo Statuto espressamente riservate all’Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivo.

Il Presidente può sottoscrivere contratti di conto corrente ed è facoltizzato a depositare la propria firma per finalità dispositive correlate alle finalità dell’Associazione.

Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti e/o la rappresentanza, ad altri Consiglieri per determinate materie o singoli atti; può inoltre adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica entro trenta giorni.

Nomina uno o più Vicepresidenti, il Presidente del Collegio dei Questori e i membri del Comitato Scientifico.

ART. 18 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

II Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso e dura in carica tre anni.

Il Presidente è rieleggibile.

In caso di dimissioni, di grave impedimento come tale valutato dal Consiglio Direttivo o per grave inadempienza al Codice dei Valori valutata dal Custode dei Valori, il Consiglio provvede a eleggere fra i suoi membri un nuovo Presidente, che rimarrà in carica sino alla scadenza già prevista del Presidente dimissionario o decaduto.

La perdita della qualità di Delegato comporta l’automatica decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

In prima istanza, a partire dall’entrata in vigore del presente Statuto, la carica per i primi cinque anni è ricoperta dall’attuale Presidente.

ART. 19 – PRESIDENTE ONORARIO

In caso ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Presidenti Onorari, scegliendoli tra i Presidenti precedentemente in carica, o tra personalità anche esterne all’Associazione che operino o abbiano operato con riferimento all’oggetto associativo.

La carica di Presidente Onorario è senza termine, e dura fino alla rinuncia, alla revoca o alla morte.

Il Presidente Onorario non gode del diritto di voto qualora non sia Delegato dell’Associazione, ma può partecipare alle Assemblee con diritto di parola. Se Delegato dell’Associazione, il Presidente Onorario gode dei diritti dei Soci.

ART. 20 – VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, in caso di sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

La perdita della qualità di Delegato comporta l’automatica decadenza dalla carica di Vicepresidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Possono essere nominati più Vicepresidenti, in tal caso esercita la funzione il membro più anziano d’iscrizione, e in caso di parità il più anziano d’età, ovvero quello che è espressamente delegato dal Presidente per una o più funzioni.

Il Presidente può diversificare le deleghe secondo il proprio libero apprezzamento.

Il Presidente, a fronte di motivate ragioni, può destituire il vicepresidente dalla sua carica nominando un sostituto, se necessario.

ART. 21 – COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

II Collegio dei Revisori verrà nominato su richiesta dell’Assemblea dei soci, dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci e aventi idonea capacità professionale, secondo i requisiti di legge.

Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente, in occasione della prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha compiti di verifica della gestione contabile dell’Associazione e presenta una relazione scritta all’Assemblea sui controlli effettuati.

In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un revisore supplente.

Il Collegio dei Revisori può essere sostituito da un Revisore unico.

ART. 22 – COLLEGIO DEI QUESTORI

Il Collegio dei Questori verrà nominato per un membro dal Consiglio Direttivo, per un membro dal Presidente e per un membro dall’Assemblea dei soci.

Dura in carica per tre anni, e in ogni caso in coincidenza del triennio del Consiglio Direttivo, e i suoi membri sono rieleggibili.

In prima istanza, a partire dall’entrata in vigore del presente Statuto, i membri sono nominati dai due soci fondatori.

È garante dell’osservanza dello Statuto, vigila sulla conformità delle iniziative degli organi sociali alle finalità dell’Associazione, si adopera per la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Svolge funzione giurisdizionale d’appello in caso di esclusione di Delegati debitamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ha competenza diretta per i casi di estromissione scaturenti da comportamenti contrastanti con gli scopi dell’Associazione, per istruttorie nei confronti di Delegati che si trovino in una posizione conflittuale, incompatibile o contrastante con quella dell’Associazione ovvero per l’accertamento delle situazioni di manifesta e/o pubblica indegnità morale o personale.

I casi di estromissione sono analizzati dal Collegio dei Questori sia d’iniziativa autonoma che previa istanza di altro Organo associativo.

In caso di paralisi istituzionale, consistente nell’impossibilità di funzionamento dell’organo, può convocare l’Assemblea.

Il Presidente del Collegio dei Questori è il membro nominato dal Presidente dell’Associazione. La funzione è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione.

Le deliberazioni del Collegio devono essere adottate a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 23 IL FORUM DELLA CONFEDERAZIONE E I PRESÌDI

L’Associazione svolge funzione confederativa di tutte le Associazioni – in qualunque modo costituite, anche in modalità di Comitati temporanei o di scopo, tavole o consessi – che si ispirano ai valori rappresentati dai Triarii e che deliberano espressamente di aderire al Progetto Triarii, sottoscrivendo altresì il Codice dei Valori dell’Associazione.

La funzione confederativa non fa scaturire un Organo istituzionale di rappresentanza, ma consiste in un luogo fisico e/o ideale nel quale tutte le strutture, operanti in ogni parte d’Italia, si ritrovano per dialogare e ricostruire quei valori tradizionali, sia della cultura italiana che della dottrina cattolica.

I propositi confederativi si realizzano ideando e realizzando eventi e corsi di formazioni, patrocinando la pubblicazione di libri od ogni altra iniziativa che sia coerente con gli scopi associativi.

È compito dell’Associazione svolgere una funzione di promozione e sostegno di tutte le altre realtà aderenti al Progetto Triarii ideando un sistema premiale che favorisca la creazione di una rete confederativa visibile a tutti i cittadini interessati a fruirne in ogni luogo d’Italia.

Il fine ultimo del Forum della Confederazione è la concretizzazione di una realtà trans-associativa che consenta di individuare con sicurezza le strutture che si ispirano ai sani principi tradizionali di sempre.

Ogni Associazione aderente alla Confederazione è autonoma e non rappresenta l’Associazione Triarii, della quale condivide i valori e il percorso culturale.

Il Forum può nominare una propria struttura rappresentativa che coordina e propone le proprie iniziative, in carenza di una propria struttura autonoma le funzioni di iniziativa e coordinamento sono assicurate dal Consiglio Direttivo dei Triarii.

Annualmente il Forum può organizzare un evento nazionale con un tema specifico da dibattere, sviscerare e discutere, da cui produrre opportune pubblicazioni o iniziative che impattino sulla vita sociale e politica del Paese.

L’Associazione incentiva e supporta la creazione di piccole realtà associative locali.

Il Forum accoglie nel proprio seno organizzazioni territoriali, che possono essere costituite solo dai soci, sotto forma di nuclei pluripersonali, denominate Presìdi (ciascuna con un proprio nome identificativo) create appositamente per partecipare ai Triarii e animare le attività dell’Associazione.

Ciascun Presidio, per essere riconosciuto ai fini della Confederazione, deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro 30 giorni a deliberarne il riconoscimento, e formale accettazione del Codice dei Valori.

Il positivo provvedimento del Consiglio Direttivo abilita esclusivamente il Presidio all’utilizzo dei simboli e delle insegne dei Triarii.

Ciascun Presidio, in ogni caso, rimane del tutto autonomo dalla Confederazione e pienamente responsabile dinanzi alla legge.

Nel caso in cui un Presidio dovesse violare, in qualsivoglia modalità, il Codice dei Valori, il Consiglio Direttivo provvederà a inibire l’utilizzo del simbolo o delle insegne dei Triarii precedentemente concesse e può stabilire la non riconducibilità del Presidio alla Confederazione ed alle proprie iniziative.

ART. 24 IL DECUMANO DEI TRIARII

Al pari del Forum della Confederazione, il Decumano dei Triarii è il luogo fisico e/o ideale in cui tutti i Triarii e gli Amici dei Triarii, ossia le persone che aderiscono al Progetto Triarii, si ritrovano insieme in una comunità che ha a cuore la tutela e la promozione della tradizione italiana, di cui la cattolicità è uno degli aspetti ineludibili e caratterizzanti.

Ciascuno dei Triarii Ordinari e ciascun Amico dei Triarii è tenuto a contribuire con la donazione minima deliberata dal Consiglio Direttivo, a fronte del quale verrà emessa una tessera di adesione al Progetto Triarii.

La partecipazione al Decumano è puramente intellettuale e spirituale, oltre che viatico per l’eventuale partecipazione agli Organi associativi dell’Associazione.

I Triarii sono i primi invitati agli eventi dell’Associazione e del Forum e, in ragione dell’adesione, godono di sconti per gli eventi organizzati e i libri o i corsi proposti in vendita.

A prescindere dal grado di impegno e dal ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione, al fine di favorire la nascita di una comunità di idee, ogni partecipante può fregiarsi del titolo di Triario.

Art. 25: ORGANI AUSILIARI: IL CUSTODE DEI VALORI ED IL COMITATATO SCIENTIFICO

L’Associazione dei Triarii prevede l’esistenza di un organo di garanzia denominato Custode dei Valori, che vigili sulla sicura, piena e continua fedeltà dell’Associazione nella sua complessità alla tradizionale dottrina teologica, liturgica, morale, politica ed economico-sociale della Chiesa Cattolica e alla Tradizione della civiltà cristiana e italiana, anche nelle sue migliori radici classiche.

L’Organo è composto da tre membri, triennalmente nominati (o confermati) dai Soci Fondatori in numero di due e dal Presidente in numero di uno. In prima istanza, a partire dall’entrata in vigore del presente Statuto, l’Organo è interamente nominato dai soci fondatori e la durata della carica dei tre membri è triennale.

L’Organo avrà il compito specifico di vigilare sulla costante permanenza e fedeltà dell’associazione a tali valori e ideali e, in tal senso, avrà pieni poteri di intervento verso chiunque – nessuno escluso – dovesse venire meno a tale fedeltà e linea d’indirizzo politico-culturale. Il Custode dei Valori, dinanzi a prova certa di uno scostamento dalla linea ideale, ha il potere di censurare e ammonire l’organo o la persona che si è allontanata dalla corretta posizione e provvedere alle opportune iniziative sanzionatorie, non esclusa l’espulsione quando ne ricorrano i presupposti.

A una determinazione disciplinare del Custode dei Valori è possibile avanzare impugnazione esclusivamente in presenza di una unanime deliberazione del Comitato Direttivo, che deve provare l’infondatezza del provvedimento.

Qualora uno o più membri dell’Organo dovessero presentare certificate deficienze dottrinali, ideali o morali, potranno essere deposti dalla carica con voto dei due terzi del Consiglio Direttivo.

In caso di deposizione i Soci Fondatori provvederanno a reintegrare il plenum dell’Organo.

Prima di un intervento formale l’Organo riferisce al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Questori.

Il Comitato Scientifico ha il compito di sostenere l’Associazione nella sua azione in ciascuno degli ambiti di interesse della stessa e di vigilare sul rigore scientifico delle iniziative dell’Associazione stessa.

Il Comitato Scientifico è nominato dal Presidente.

Ne possono far parte personalità di sicuro valore culturale e scientifico individuate negli ambiti di interesse dell’Associazione.

ART. 26 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

II Patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalla quota di iscrizione, da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Comitato Direttivo;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea dei soci in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari dei Delegati e dei Triarii;
  • da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti e persone giuridiche in genere;
  • da sponsorizzazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Delegati o Triarii;
  • dai proventi derivanti all’Associazione dalle proprie attività;
  • da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.

ART. 27 – INTANGIBILITÀ DEL PATRIMONIO

In caso di recesso, esclusione, estromissione o morte, i Soci stessi o i loro eredi/legatari non possono pretendere alcunché dall’Associazione, né hanno diritto alcuno sul Patrimonio dell’Associazione.

ART. 28 – DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

Le quote annuali sono dovute per il periodo che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 29 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.

Nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione del bilancio dovranno essere osservate le vigenti disposizioni in materia di Organizzazioni di Terzo Settore.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni ed Enti di beneficenza che per legge, statuto o regolamento facciano parte di analoga struttura.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30 – REGOLAMENTO INTERNO

II funzionamento tecnico e amministrativo dell’Associazione potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 31 – CODICE DEI VALORI

Il Consiglio Direttivo approva un Codice dei Valori da far sottoscrivere a tutti i Triarii, particolarmente ai Delegati e ai rappresentanti delle Associazioni aderenti al Forum al fine di assicurare la miglior adesione al Progetto Triarii.

Il Codice dei Valori non è modificabile in quanto relativo a principi imperituri radicati nella Tradizione cattolica.

ART. 32 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dai Soci Fondatori in carica a fronte di oggettive motivazioni di natura economica ovvero a situazioni di grave crisi.

ART 33 – NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile nonché delle leggi speciali vigenti in materia.

Roma, 29 giugno 2018
Solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo
Principi della Chiesa

(Massimo Viglione)                                                                                                                 (Eleonora Zoia)

CODICE DEI VALORI E DEGLI OBBIETTIVI

DELLA CONFEDERAZIONE DEI TRIARII

MORALE

1) Difesa integrale della vita umana dal concepimento alla morte naturale, con il rifiuto incondizionato dell’abortismo e dell’eutanasismo; lotta a ogni forma di droga e corruzione fisica e morale e riproposizione dei valori e dei costumi di vita della società tradizionale dei nostri avi.

2) Difesa della famiglia naturale e del matrimonio cristiano contro ogni forma di deriva a-morale e genderista, con promozione della diffusione delle scuole parentali per la maggior tutela dei bambini e dei giovanissimi; lotta a tutte le dissoluzioni ideologiche odierne nei loro molteplici sviluppi.

POLITICA
3) Difesa della civiltà e dell’identità italiane, con il rifiuto integrale delle politiche immigrazioniste; di contro, avallo per ogni politica finalizzata ad aiutare gli italiani, le nostre imprese, le nostre famiglie, la nostra cultura e il nostro diritto alla giusta legittima difesa; al contempo, promozione e difesa delle nostre tradizioni religiose, culturali, culinarie, artistiche, civili.

4) Contrapposizione alla Unione Europea (come oggi concepita), all’euro e allo strapotere delle banche, strumenti eccellenti del piano mondialista, mediante la riproposizione del giusto valore dello Stato e della sovranità delle patrie come entità di resistenza alla dissoluzione sinarchica e di una nuova e tradizionale visione della stessa Europa, fondata nelle sue radici cristiane e classiche; al contempo, pieno rispetto e costante promozione delle autonomie e delle identità politiche, sociali, civili e culturali locali, nei cardini della visione cristiana della sussidiarietà sociale.

ECONOMIA

5) Contrapposizione ferma al disegno della finanza sinarchica e mondialista dell’imposizione della moneta a debito, che ci rende schiavi dell’usura finanziaria e oppressi da un fiscalismo inumano; lotta per la difesa delle esigenze economiche (lavoro e pensione) e della giusta libertà imprenditoriale degli italiani, quella capacità imprenditoriale che ci ha fatto da sempre ricchi e grandi nel mondo, che è poi lo strumento primo per combattere la disoccupazione.

CULTURA

6) Riproposizione piena, costante, corretta, delle verità storiche, filosofiche, scientifiche, culturali, al fine di combattere l’immenso oceano di menzogne, occultamenti e “riletture” che ci sovrasta da secoli, fin dai banchi di scuola e con ogni mezzo possibile; al contempo, promozione dell’immenso e ineguagliabile patrimonio artistico e culturale della nostra meravigliosa Italia, anche al fine di una rieducazione corretta al senso della Bellezza e per una lotta senza quartiere alle devastanti brutture – soprattutto architettoniche, sia civili che religiose – che ci sovrastano.

FEDE

7) Difesa senza compromessi delle eterne e tradizionali verità teologiche, dottrinali, morali, spirituali e liturgiche della Fede cattolica, opera oggi più che mai necessaria per contrastare la terribile dissoluzione che attanaglia il clero odierno a tutti i livelli.

Sotto-Sezioni